Spese della casa-famiglia. A fronte della situazione di necessità createsi il Sindaco suggerisce di ricondurre la spesa inerente alla casa-famiglia alla categoria “delle spese correnti a carattere non permanente” di cui all’art. 187, comma 2, lett. d), del TUEL e, conseguentemente, costruire gli equilibri di bilancio avvalendosi dell’utilizzazione dell’avanzo libero di amministrazione.
La Corte risponde d’dapprima andando a ricostruire le tempistiche inerenti alla possibilità di utilizzo dell’avanzo libero, ovvero:
“Fermi i principi di cui all’art. 187 del TUEL, per il quale gli Enti locali possono procedere all’utilizzazione dell’avanzo libero di amministrazione solo una volta intervenuta l’approvazione del rendiconto dell’esercizio precedente (al trenta aprile), a mezzo di variazione di bilancio.
Al contrario, l’avanzo libero non può essere applicato nel corso dell’esercizio provvisorio, precedentemente all’approvazione del consuntivo, quando, cioè, ha carattere meramente presuntivo. In tale fase l’applicazione dell’avanzo è ammessa nei soli limiti degli accantonamenti o dei vincoli derivanti dall’esercizio precedente e per i relativi fini.”
E, successivamente, andando a richiamare quali siano le possibilità di utilizzo dello stesso:
“Ne discende che l’avanzo libero potrà essere applicato nei casi di sopravvenute “spese correnti a carattere non permanente” solo una volta verificata la non sussistenza:
A fronte di quanto sopra si rileva poi come la spesa casa-famiglia non si possa effettivamente definire fissa e costante, essa è infatti del tutto esclusa dalla disponibilità valutativa del Comune, il quale è obbligatoriamente tenuto a sopportarla comunque a fronte dell’ordine giudiziale, o al ricorrere dei presupposti di necessità nel momento in cui questi intervengano.
In conclusione, proseguendo i ragionamenti esposti, la Corte ha ritenuta possibile l’applicazione dell’avanzo libero.